Art. 2.
(Personale docente).

      1. L'insegnamento di strumento musicale e discipline musicali nei corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 1 è impartito da personale in possesso del corrispondente diploma di conservatorio, nonché di specifici titoli artistici, culturali e professionali da definire con apposito decreto del Ministro dell'istruzione. I corsi ad indirizzo coreutico sono tenuti da personale fornito di diploma conseguito presso l'Accademia nazionale di danza, nonché di specifici titoli artistici, culturali e professionali.
      2. L'accesso ai ruoli dal personale docente di cui al comma 1 è disciplinato secondo le modalità stabilite dalla legge 3 maggio 1999, n. 124.
      3. In sede di prima applicazione della presente legge hanno titolo alla copertura dei posti relativi alle nuove classi di concorso di cui all'articolo 1 le seguenti

 

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categorie di personale, in ordine prioritario:

          a) i docenti che sono inseriti nelle graduatorie permanenti per l'insegnamento nei conservatori di musica e rispettivamente, nell'Accademia nazionale di danza, sempre che non risultino tra i vincitori;

          b) i docenti che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di effettivo insegnamento nei conservatori di musica e, rispettivamente nell'Accademia nazionale di danza alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e che superino una sessione riservata di esame ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

          c) i docenti di strumento musicale di ruolo nei soppressi istituti magistrali, sempre che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1; tali docenti entrano di diritto nella seconda fascia della graduatoria permanente della classe di concorso A077 - strumento musicale nella scuola media;

          d) i docenti supplenti di strumento musicale nei soppressi istituti magistrali, che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio, i quali sono ammessi alle sessioni riservate di esame per l'accesso alla graduatoria permanente della classe di concorso A077 - strumento musicale nella scuola media.

      4. Ai fini di cui al comma 3 sono predisposte graduatorie provinciali nelle quali sono inseriti a domanda i docenti aventi titolo, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
      5. Una quota non superiore al venti per cento dei posti da coprire con il personale docente di cui al comma 3 è riservata a favore di eventuali passaggi di docenti di ruolo ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

 

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